CIMITERO DI FABRO CAPOLUOGO
In caso di decesso è possibile ottenere in concessione un loculo (o al massimo 2) in quinta fila, nel blocco cimiteriale ultimato nell'anno 2015, al costo di € 2.300,00 ciascuno.
CIMITERO DI CARNAIOLA
E' in corso la costruzione di nuovi loculi.
E' prevista l'effettuazione dell'esumazione ordinaria delle sepolture collocate nella parte più vecchia del cimitero di Carnaiola . I parenti dei defunti possono rivolgere istanza al Comune per l'assegnazione dei resti dei loro cari, per la successiva collocazione in altra sepoltura o nei colombari-ossari che possono essere ottenuti in concessione al prezzo di € 400,00 per la prima fila, € 500,00 per la seconda e terza fila e € 300,00 per la quarta e quinta fila. in mancanza i resti verranno collocati nell'ossario comunale. Nei file allegati l'ordinanza, la planimetria della zona interessata ed il modulo di domanda per la concessione dei colombari-ossario.
LUCI VOTIVE
Per allacciare una luce votiva è necessario presentare in Comune il modulo allegato corredato dalla ricevuta del versamento di € 25,00 per l'allaccio e del canone dovuto per l'anno in corso al momento della domanda, pari ad € 1,42 al mese.
Per volturare un contratto esistente deve essere presentato in Comune il modello allegato.
Tra i file da scaricare è disponibile il modulo di domanda per la richiesta di concessione dei loculi.
RIACQUISISIONE DIRITTI D'USO SUI LOCULI NON UTILIZZATI
Il Comune di Fabro riacquisisce i diritti d'uso sui loculi non utilizzati previa corresponsione di un rimborso commisurato all'anno di costruzione ed allo stato del loculo.
Si ricorda che in nessun caso i diritti d'uso sui loculi possono essere trasferiti ad altra persona e che ogni atto in merito è nullo per legge.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Fabro - Ufficio Anagrafe (Tel. 0763/831020-28 - e-mail comune@comune.fabro.tr.it)
AFFIDAMENTO CENERI DERIVANTI DA CREMAZIONE
L’espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto di pari grado, della volontà del defunto.Sono titolati a presentare la richiesta di affidamento delle ceneri nell'ordine: il coniuge, i figli, i parenti in linea retta o, in mancanza, i parenti più prossimi esistenti secondo il grado di parentela previsto dal Codice Civile.
L'affidamento sarà effettuato con l'osservanza delle seguenti prescrizioni;
a. L’affidamento dovrà risultare da apposito verbale;
b. l’urna dovrà essere adeguatamente resistente, debitamente sigillata e contenente i dati identificati del defunto;
c. la conservazione avrà luogo nell’abitazione indicata affidatario in sede di domanda;
d. l’affidatario dovrà assicurare la diligente custodia dell’urna affidata affinché la stessa non posa essere profanata;
e. l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza specifica autorizzazione dell’autorità comunale e conseguente redazione di verbale di affidamento a persona legittimata a custodire e conservare l’urna;
f. sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli;
7. se l’affidatario cambia il luogo di conservazione dell’urna, questo deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni;
g. cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la sua conservazione all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura onere e diligenza dell’affidataria o, in caso di decesso di questa, dei suoi aventi causa.
h. l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell’urna cineraria.
L’eventuale omesso adempimento di quanto indicato ai numeri 4,5,6 e7, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all’art.411 c.p., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.
DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DA CREMAZIONE
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, secondo le modalità da esso previste, unicamente in aree a ciò destinate all’interno del cimitero, nel cinerario comune, o in natura, o ancora in aree private.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs n° 285/92.
La dispersione in natura, e solo all'aperto, e' consentita:
a) in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo;
b) nei laghi, ad oltre 100 m. da qualsiasi riva;
c) nei tratti di fiumi liberi da natanti e da manufatti;
La dispersione delle ceneri è eseguita, previa autorizzazione comunale, dal coniuge o da altro familiare avente diritto. In mancanza o per volere del defunto, è eseguita dall’esecutore testamentario o dal Presidente della Associazione per la Cremazione, cui il defunto risultava iscritto o, infine, da personale autorizzato dal Comune.
La dispersione all'interno di aree private aperte puo' avvenire dietro consenso formale, in qualunque forma manifestato, del proprietario dell'area.
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