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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I. ANNO 2010
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
Deve pagare l’imposta chi è proprietario di fabbricati e/o terreni edificabili e chi gode su di essi di un diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi oppure coloro che detengono gli immobili in leasing. Si ricorda che gode del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia. Non si paga l’imposta sui terreni agricoli perché il comune di Fabro ricade in zona montana.
L’aliquota agevolata 5,5 per mille si applica a:
abitazione principale ed immobili di cui ai successivi punti 3, 4, 5 e 6 e relative pertinenze, appartenti alle categorie catastali A/8, A/9 o A/1;
Esenzione prima casa ed assimilate
Non paga l’imposta:
1) abitazione principale, cioè la casa in cui si ha la residenza anagrafica di categoria catastale diversa da A/8, A/9 e A/1;
2) garage o posto auto e cantina solo se si trovano nelle immediate vicinanze dell’abitazione principale;
3) abitazione data in uso gratuito a figli, fratelli/sorelle e nipoti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale (l’uso gratuito deve risultare anche nella dichiarazione IRPEF);
4) l’agevolazione spetta anche per i coniugi dei parenti di cui al punto 3 purché conviventi con il parente avente diritto. Nessuna agevolazione spetta per l’abitazione data in uso gratuito al coniuge.
5) abitazione non affittata o concessa in uso a qualsiasi titolo, appartenente ad anziani e disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari;
6) abitazione assegnata al coniuge in sede di separazione, divorzio purché non si possiedano altre abitazioni nel comune;
Per poter usufruire dell’aliquota ridotta dei punti 3, 4 e 5 è necessario presentare al Comune entro il 31 dicembre una dichiarazione redatta sui moduli in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito. Non devono presentare la dichiarazione coloro che l’hanno presentata negli anni precedenti, purché non vi siano state variazioni.
Per poter usufruire dell’aliquota ridotta di cui al punto 6 è necessario presentare dichiarazione entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi.
L’aliquota ordinaria 6,5 per mille si applica a tutti gli altri immobili.
La detrazione di € 103,29 si applica all’abitazione principale di cat. A/8, A/9 e A/1 ed alle relative pertinenze.
Nel caso di cui al punto 6 il soggetto non assegnatario della casa coniugale applica la detrazione calcolata in proporzione alla quota posseduta.
L’imposta può essere pagata per intero nel mese di giugno o in due rate.
Il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell’imposta calcolata con l’aliquota dell’anno precedente. La detrazione si considera per il 50%.
Il pagamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre e consiste nel saldo di quanto dovuto per l’anno 2010.
Il versamento potrà essere effettuato presso gli uffici postali sul c/c 23417066, mediante F24 o tramite internet sul sito WWW.Poste.it.
Dichiarazione annuale
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale (vedi allegati). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta. A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Fabro (Tel 0763/831020-28) – e-mail: comune@comune.fabro.tr.it
CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE SI APRIRA’ UN PROGRAMMA AUTOMATICO DI CALCOLO DELL’ICI PER L’ANNO 2010
Calcolo ICI online
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